Il credito d’imposta del Mezzogiorno cosi come lo conoscevamo è cambiato, più complicato e incerto. Ma se una azienda ha in programma degli investimenti nel 2024 non gli resta che fare domanda. Semmai l’investimento può essere “diluito” con un leasing e provare ad ottenere comunque il beneficio del Credito Zes.
Attenzione, c’è solo un mese di tempo per richiedere il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno. La trasmissione delle istanze per accedere al credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno è possibile dal 12 giugno al 12 luglio 2024. Non è un click day ma in questo periodo deve essere presentata la richiesta.
Per accedere al credito d’imposta, le imprese interessate devono comunicare all’Agenzia delle Entrate, dal 12 giugno al 12 luglio 2024, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2024. Successivamente sarà possibile comunicare eventuali modifiche (inviando una nuova comunicazione) al progetto o rinunciare al credito.
Il credito è riservato agli investimenti per acquisto o leasing di beni strumentali per strutture produttive già esistenti o da realizzarsi, e per acquisti e leasing di terreni e immobili.
Le imprese già operative o che si insediano nella ZES unica e devono
riferirsi a:
- investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024
- relativi all’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica
- non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia inferiore a 200.000 euro. Però:
- per il settore agricolo, l’importo minimo dell’ investimento è ridotto ad euro 50.000 (anzichè 200.000). Massimo però 40 milioni.
- deve trattarsi di un progetto di investimento, quindi anche più attrezzature possono concorrere alla formazione dell’importo minimo, comunque non più di 100milioni di euro.
- per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni al netto delle spese di manutenzione.
- sono esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita, i beni trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita, i materiali di consumo
- ammesso anche l’acquisto di terreni e l’acquisizione, la realizzazione ovvero l’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva ( regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna. Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e le zone assistite 107.3.c) della regione Abruzzo)
- per quanto riguarda gli investimenti agevolati, il credito d’imposta può essere richiesto per gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale (come definito all’art. 2, punti 49, 50 e 51, regolamento (UE) n. 651/2014), realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, allarealizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva. Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all’agevolazione non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.
Quali benefici
Il credito d’imposta ZES è riconosciuto, nel limite delle risorse stanziate (1,8 miliardi), in misura differenziata in relazione alla dimensione dell’ impresa beneficiaria ed al territorio ove è ubicata la struttura.

Secondo quanto precisato dal decreto 17 maggio 2024, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, ottenuta rapportando lo stanziamento previsto, pari a 1,8 miliardi di euro (a cui, ai sensi dell’art. 7, D.L. n. 63/2024, deve essere sottratta la somma complessiva di 130 milioni di euro da versare), all’ ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti. La percentuale sarà pari al 100% nel caso in cui l’ammontare complessivo del credito d’imposta richiesti risulti inferiore alle risorse stanziate. Significa che la percentuale di credito di imposta spettante sarà rideterminata in base alle domande presentate. Entro il 22 luglio (dieci giorni dalla scadenza deltermine) con Provvedimento dell’Agenzia delle Entratesarà resa nota la percentuale di credito spettante.
Credito d’imposta ZES Unica in Agricoltura
Per quanto riguarda l’applicazione per l’anno 2024 del credito d’imposta ZES unica, alle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che effettuino l’ acquisizione di beni strumentali nelle regioni componenti la ZES unica, è concesso un contributo sotto forma di credito d’imposta nel limite massimo di spesa complessiva pari a €40 milioni per il 2024 con un investimento minimo qui di 50.000 euro. Sarà demandata ad un decreto del MASAF la definizione delle modalità di accesso al beneficio, nonché i criteri e le modalità di fruizione del credito d’imposta.
Attenzione a…
- Il periodo di ammissibilità del progetto. Per la corretta imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell’agevolazione (1/1/2024 – 15/11/2024), a prescindere dai principi contabili adottato, è necessario rifarsi alle regole generali della competenza. Le spese di acquisizione dei beni mobili si considerano sostenute alla data della consegna o spedizione. Gli oneri relativi alle prestazioni di servizi direttamente connesse alla realizzazione dell’investimento si considerano sostenuti alla data in cui esse sono ultimate.
- Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione deve essere rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’art. 8, D.Lgs. n. 39/2010.
- Le fatture relative ai beni oggetto del beneficio del credito d’imposta devono essere pagate attraverso mezzi tracciabili: bonifico bancario, assegno bancario o circolare, ecc. È escluso il pagamento tramite contanti, cambiali, ecc.
- Nel caso di acquisizione dei beni tramite operazione di locazione finanziaria, il contratto deve prevedere l’obbligo di acquisire il bene alla scadenza del contratto di leasing: deve quindi essere esercitata anticipatamente l’opzione di riscatto, anche tramite un’appendice al contratto stesso.
Cumuli
Qui bisogna scegliere dove puntare…
Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento, e fermo restando il rispetto della condizione di cui all’art. 14, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione.
La ZES è cumulabile con il Credito d’imposta 4.0 (a condizione di non superare i costi effettivi sostenuti) però non è possibile il cumulo sulle stesse spese con il nuovo Credito d’imposta 5.0.
Il credito d’imposta è cumulabile, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, con altre misure agevolative che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, fermo restando quanto previsto dall’art. 38, comma 18, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 (e cioè il divieto di cumulo con il credito d’imposta Transizione 5.0. Resta invece confermata la cumulabilità con il credito d’imposta 4.0 e con la Nuova Sabatini).
Ripensamenti possibili e obblighi
Tra gli obblighi previsti, è richiesto che le imprese che hanno validamente presentato la comunicazione di accesso al credito d’imposta nel periodo 12/6/2024-12/7/2024 e hanno realizzato investimenti per un ammontare inferiore a quello indicato, dal 3 febbraio 2025 al 14 marzo 2025, dovranno inoltrare una nuova comunicazione all’Agenzia delle Entrate con l’ammontare effettivo degli investimenti realizzati e il relativo credito d’imposta maturato, secondo le modalità che saranno stabilite con il provvedimento del direttore dell’Agenzia di approvazione del modello di presentazione della domanda.
Il credito d’imposta riconosciuto sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. 241/97, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del predetto provvedimento di definizione della percentuale del credito di imposta, e, comunque, non prima della data di realizzazione dell’investimento. I crediti superiori a 150.000 euro saranno utilizzabili dopo gli esiti dei controlli previsti in
tal caso dalla disciplina e la relativa autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate.
Il credito d’imposta deve essere indicato nel quadro RU del modello di dichiarazione relativo al periodo d’imposta nel corso del quale il credito stesso è maturato, vale a dire il periodo d’imposta in cui sono stati realizzati gli investimenti agevolati. Nel quadro RU dei modelli di dichiarazione relativi ai periodi d’imposta successivi nei quali il credito viene utilizzato in compensazione.
Se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodod’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione. In tal caso, il credito d’imposta dovrà essere ricalcolato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati infunzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto
all’agevolazione oppure, nel caso di beni acquistati in locazione finanziaria, dovrà essere rideterminato se non viene esercitato il riscatto. In tal caso, il credito di imposta dovrà essere ricalcolato escludendo dagli investimenti agevolati il costo di tali beni.
È infine richiesto che le imprese beneficiarie mantengano la loro attività nella ZES unica per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo, pena la decadenza dai benefici.
Un esempio col leasing
Ora consideriamo un investimento minimo di 200.000 solo in beni strumentali. Supponiamo beni 4.0 e una Piccola azienda in Campania. Fermo restando tutti gli altri requisiti rispettati l’azienda si prenota l’investimento sulla nuova piattaforma dal 12 giugno.
Se opta per il Credito d’imposta Zes può aspirare ad ottenere il 60% pari a 120.000€ e anche il credito 4.0 nei 5 anni per 40.000€. Potrebbe però accadere che le risorse Zes non siano sufficienti e il 60% venga ridotto. Il 22 luglio avrà notizia di quale sia la quota di credito Zes effettivamente spettante.
Con un leasing l’investimento in zona Zes viene sostenuto da esborso iniziale ridotto (una percentuale che va dal 10% al 20% ad esempio) e canoni più iva in 5 anni. A fronte dell’investimento l’azienda ottiene un vantaggio Zes del 60% che può sfruttare come credito d’imposta e in piu il Credito 4.0 in 5 anni.
Con lo stesso leasing, se non vuole sottostare alle regole del credito Zes, si può chiedere un contributo con la Nuova Sabatini, anche questa cumulabile solo con 4.0. Il contributo è sicuramente inferiore (in 5 anni si recuperano 20.184,77 euro con la Sabatini e 40.000 euro con la 4.0).

