Anche nel 2024, per gli investimenti in beni materiali 4.0, le imprese possono beneficiare di un credito di imposta pari al 20% per lo scaglione fino a 2,5 milioni, 10% per quello tra 2,5 e 10 milioni e al 5% per l’ultimo scaglione tra 10 e 20 milioni. Nel caso di PMI, il bonus può essere cumulato, fino a concorrenza del 100% del costo dell’investimento, con la nuova Sabatini, che prevede un contributo in conto impianti correlato a un finanziamento di una banca o società di leasing, di importo compreso da un minimo di 20.000 a un massimo di 4 milioni di euro, a copertura totale dell’investimento.
Sia con il credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali 4.0 che con la nuova Sabatini sono agevolabili gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi ricompresi nell’Allegato A della Legge di Bilancio 2017 (legge n. 232/2016).
In particolare, i beni agevolabili si dividono nelle seguenti tre categorie:
- beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti;
- sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità;
- dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0.
Dal credito di imposta per gli investimenti in beni materiali 4.0 sono esclusi gli investimenti in: - beni materiali strumentali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
- fabbricati e le costruzioni;
- beni indicati nella tabella di cui all’allegato 3 alla Legge di Stabilità 2016, ossia: condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali, dagli stabilimenti termali e idrotermali; condutture per la produzione e distribuzione di gas naturale; materiale rotabile);
- beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.
Per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 sono riconosciute le aliquote
agevolative fissate dall’articolo 1, comma 1057-bis, legge n. 178/2020, pari a:
- 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro;
- 5% del costo, per la quota di investimenti superiore a 10 milioni fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione, che dovranno essere individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell’economia e delle finanze (non ancora emanato).
Il credito per gli investimenti in beni materiali 4.0 è automatico, pertanto, ai fini della sua fruizione non deve essere presentata alcuna domanda (è richiesto il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori).
In particolare, il bonus è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni (codice tributo “6935”).
Per gli investimenti fatti a partire dal 30 marzo 2024, la mancata comunicazione ex-ante al GSE prima della sottoscrizione dell’ordine di acquisto del bene e/o del pagamento dell’acconto può significare la perdita totale del credito d’imposta 4.0.
Esempio:
Si ipotizzi che una impresa, di piccole dimensioni, nel 2024 effettui investimenti in beni materiali strumentali nuovi 4.0 per un totale di 150.000 euro + IVA.
Poiché l’impresa è una PMI può beneficiare:
- del credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali 4.0, pari al 20% del costo per investimenti fino a 2,5 milioni euro. Il credito di imposta spettante all’impresa è quindi pari a 30.000 euro (150.000×20%);
- del contributo nuova Sabatini, pari a 15.138,58 euro.
| Investimento | Agevolazioni | Contributo % |
| 150.000 euro | Credito di imposta 4.0 | 30.000€ pari al 20% |
| Nuova Sabatini | 15.138,58€ pari al 10,09% | |
| Totale | 45.138,58€ pari al 30,09% |
Risparmio con 4.0 e Sabatini a cui va aggiunto il risparmio di imposta ai fini Ires o Irpef e Irap derivante dalla detassazione del credito di imposta
Il credito d’imposta può essere utilizzato per compensare altri debiti tramite modello F24 in 3 quote annuali di pari importo a partire dallo stesso anno in cui è stato effettuato l’investimento (in caso di beni 4.0.). Le imposte con le quali posso utilizzare il credito d’imposta e compensarlo sono: IVA, IRES, IRAP, ritenute sui dipendenti, INPS e INAIL
Per i beni tecnologicamente avanzati e immateriali (o «industria 4.0.») dal costo superiore a 300.000€ è necessario produrre per singolo bene una perizia tecnica rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato (dalla perizia deve risultare che il bene possiede le caratteristiche tecniche richieste per poter ottenere le maggiori agevolazione.
E’ possibile acquistare i beni oggetto del credito d’imposta anche con Leasing Finanziario (non Noleggio) o un Finanziamento.
Ai fini della determinazione del momento di effettuazione dell’investimento, per le acquisizioni di beni con contratti di leasing rileva il momento in cui il bene viene consegnato, ossia entra nella disponibilità del locatario. Se il contratto di leasing prevede la clausola di prova a favore del locatario, ai fini dell’agevolazione diviene rilevante la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte dello stesso locatario. Rileva, ai fini della spettanza del beneficio in questione, la consegna del bene al locatario (o l’esito positivo del collaudo) e non il momento del riscatto. In altri termini, l’acquisizione in proprietà del bene a seguito di riscatto non configura per il contribuente un’autonoma ipotesi d’investimento agevolabile.
beni e le attrezzature 4.0 devono innanzitutto essere “strumentali” rispetto all’attività esercitata dall’impresa beneficiaria, quindi di uso durevole, funzionali al processo produttivo e contabilmente classificati in bilancio.
In particolare, i beni materiali oggetto dell’investimento devono possedere caratteristiche intrinseche tali da rientrare nell’Allegato A alla Legge di Bilancio n. 232 del 2016. Una volta acquistato, il bene deve essere interconnesso e integrato. Dunque, è la modalità di connessione del bene al sistema di fabbrica che ne abilita il funzionamento secondo i dettami del paradigma industria 4.0. Per interconnessione in logica 4.0, s’intende la comunicazione bidirezionale tra i macchinari e i sistemi informatici. In pratica, l’interconnessione rende possibile l’invio da remoto di istruzioni e/o part-program alla macchina oggetto dell’agevolazione, nonché la ricezione di informazioni di ritorno. L’interconnessione richiede quindi l’utilizzo di un protocollo di comunicazione internazionalmente riconosciuto (come ETHERNET/IP, MODBUS, OPC/UA, PROFINET), per l’invio di una o più informazioni alla macchina, la quale dev’essere identificata in modo univoco sulla rete aziendale (ad esempio, attraverso un indirizzo IP). Inoltre, la macchina deve poter scambiare informazioni con i sistemi informatici che gestiscono la produzione oppure con altri programmi gestionali in uso presso l’organizzazione aziendale. La norma che disciplina l’accesso al credito d’imposta, oltre a richiedere l’interconnessione, impone l’osservanza di un ulteriore requisito: l’integrazione automatizzata. Il requisito dell’integrazione può essere soddisfatto secondo diverse modalità. Integrando il bene con la rete di fornitura, la macchina potrebbe, a titolo di esempio, dialogare con i fornitori e richiedere automaticamente, ossia senza intervento manuale, l’approvvigionamento di materie prime o semilavorati. Alternativamente, potrebbe dialogare autonomamente con il cliente ed inviare notifiche circa lo stato di lavorazione del prodotto. si abilita il dialogo tra le macchine che compongono la linea di produzione attraverso lo scambio di dati o di segnali in logica M2M (Machine to Machine). Immaginando una configurazione tipo, una macchina potrebbe comunicare con un’altra posta a monte, inviando segnali di arresto in caso di malfunzionamento.
Dal momento di effettuazione degli investimenti, rilevante per individuare la tipologia di agevolazione spettante tra quelle che si sono succedute nel tempo, deve distinguersi il momento dal quale è possibile fruire del beneficio. La fruizione del credito d’imposta richiede, oltre all’effettuazione dell’investimento, anche l’entrata in funzione e l’interconnessione del bene.
Nell’ipotesi in cui l’interconnessione avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello di effettuazione dell’investimento e di entrata in funzione del bene – per la necessità di acquisire o di adeguare l’infrastruttura informatica necessaria all’interconnessione – l’agevolazione non viene meno sempreché tutte le caratteristiche tecniche, richieste dalla disciplina 4.0, siano presenti nel bene già anteriormente al suo primo utilizzo (o messa in funzione); inoltre, le suddette caratteristiche tecnologiche e di interconnessione devono permanere per l’intero periodo di tempo agevolato.
Pertanto, la ritardata interconnessione del bene al sistema aziendale determina lo slittamento in avanti del dies a quo per la fruizione del maggior beneficio e, conseguentemente, del termine finale di fruizione; la tardiva interconnessione deve dipendere da condizioni oggettive documentabili e dimostrabili dall’impresa e non da comportamenti discrezionali e strumentali del contribuente (risposta 71/2022).
Le fatture dei beni acquistati devono contenere il riferimento alla normativa. La dicitura 4.0 da riportare varia pertanto a seconda della Legge di Bilancio di competenza:
- L. 160/2019: “Bene destinato alle agevolazioni di cui ai commi da 184 a 194 di cui all’art. 1 della legge 10/2019, nel rispetto delle condizioni di cui alla legge 232/2016 (art. 1 comma 195 della legge 160/2019)”;
- 178/2020: “Bene destinato alle agevolazioni di cui ai commi da 1054 a 1058 di cui all’art. 1 della legge 178/2020, nel rispetto delle condizioni di cui alla legge 232/2016 (art. 1 comma 1062 della legge 178/2020)”;
- 234/2021: “Bene destinato alle agevolazioni di cui ai commi da 1054 a 1058-ter di cui all’art. 1 della legge 178/2020, così come modificata dalla legge 234/2021, nel rispetto delle condizioni di cui alla legge 232/2016 (art. 1 comma 1062 della legge 178/2020)”.
(in alcuni interpelli dell’Agenzia delle Entrate è stata data la possibilità di regolarizzare le fatture anche dopo l’acquisto del bene). Nel caso in cui non sia stato indicato il corretto riferimento normativo in documenti già emessi, i soggetti interessati possono integrare i documenti già emessi, sprovvisti della corretta indicazione delle disposizioni agevolative di riferimento, prima che inizino le attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria, secondo le modalità indicate nella risposta a istanza di interpello n. 438 del 5 ottobre 2020.
- nel caso di fatture ricevute in formato cartaceo, il riferimento alle disposizioni agevolative può essere riportato dal soggetto acquirente sull ’originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro,
- nel caso di fatture elettroniche ricevute dal venditore tramite Sistema di Interscambio (SdI), è possibile:
- stampare il documento di spesa apponendo sulla copia cartacea la predetta scritta indelebile e conservarlo ai sensi dell’articolo 39 del DPR n. 633 del 1972
- oppure, in alternativa, realizzare un’integrazione elettronica, da unire all’originale e conservare insieme allo stesso, e inviare tale documento sotto forma di autofattura allo SdI, secondo le modalità indicate in tema d’inversione contabile nella circolare n. 14/E del 17 giugno 2019.
La classica dicitura 4.0, richiesta in fattura per il bonus investimenti, va inserita anche nei DDT, ma non nel verbale di collaudo o interconnessione. La risposta a interpello 270 del 18/05/2022 dell’Agenzia delle Entrate fornisce alcune indicazioni in relazione agli “altri documenti” richiamati dalla disposizione agevolativa.
L’art. 1 comma 1062 della L 178/2020, così come modificato dalla L. 23472021, stabilisce che “Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058-ter“.

