,

Iperammortamento 2026: perché conviene (ancora di più) con il leasing

La Legge di Bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199) reintroduce la maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica, digitale ed energetica delle imprese.

Il meccanismo riprende l’architettura dell’iperammortamento originario (2017–2019): il beneficio non si manifesta come credito d’imposta, bensì attraverso un incremento del costo fiscalmente riconosciuto, rilevante ai fini della determinazione delle quote di ammortamento o dei canoni di leasing finanziario.

Non si tratta però di un semplice ritorno al passato. L’iperammortamento 2026 rappresenta un’evoluzione normativa più sofisticata: viene abbandonata, almeno in parte, la logica del credito d’imposta per tornare alla deduzione extracontabile dal reddito imponibile.

Ambito oggettivo dell’agevolazione

L’iperammortamento 2026 riguarda investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali a:

1) Digitalizzazione dei processi produttivi Sono ammessi gli investimenti in beni ricompresi negli Allegati A e B della Legge 232/2016, oggi ridenominati Allegati IV e V:

  • macchine utensili CNC;
  • robot industriali e collaborativi (cobot);
  • stampanti 3D;
  • software per progettazione, gestione e controllo della produzione.

Elemento imprescindibile è l’interconnessione del bene al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura ed il vincolo “Made in EU”. La maggiorazione del costo spetta esclusivamente per beni:

  • prodotti in uno Stato membro UE o SEE Non è sufficiente che il fornitore sia europeo: il bene deve essere effettivamente prodotto nell’Unione Europea o SEE.
  • certificati come tali dal produttore. (vedi le FAQ a margine per approfondire)

2) Autoproduzione e autoconsumo di energia da fonti rinnovabili. Rientrano nell’agevolazione anche i beni materiali nuovi destinati:

  • all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili;
  • all’autoconsumo (anche a distanza);
  • inclusi i sistemi di accumulo.

Il beneficio fiscale: aliquote e scaglioni

Il vantaggio si ottiene applicando una maggiorazione percentuale al costo di acquisizione, secondo una struttura progressiva:

InvestimentoMaggiorazione
Fino a 2,5 milioni €180%
Da 2,5 a 10 milioni €100%
Da 10 a 20 milioni €50%

Esempio di beneficio fiscale

Per una società di capitali soggetta a IRES (24%), nel primo scaglione per l’investimento di 1.000 € × 180% × 24% = 432 €. Il beneficio netto equivale al 43,2% dell’investimento, un’intensità di aiuto paragonabile ai contributi a fondo perduto più elevati.

Deduzione extracontabile e impatto fiscale

A differenza del credito d’imposta – fruibile anche in assenza di utili, nei limiti della capienza F24 – l’iperammortamento opera come variazione in diminuzione del reddito imponibile IRES o IRPEF.

Ne consegue che:

  • il beneficio effettivo è subordinato alla presenza di un reddito imponibile capiente;
  • in caso di perdita fiscale, la maggiorazione non si perde, ma incrementa la perdita riportabile agli esercizi successivi ai sensi dell’art. 84 TUIR, differendo nel tempo il vantaggio finanziario.

Perché il leasing è più vantaggioso

Nel caso di locazione finanziaria, la deduzione dei canoni (e della maggiorazione) può avvenire in un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento ordinario.

In pratica se la durata del leasing è inferiore al periodo di ammortamento il beneficio fiscale viene anticipato.

Da precisare che l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in caso di bene acquisito in locazione finanziaria, la maggiorazione spetti non per l’intero canone di leasing, ma solo per la quota capitale che complessivamente, insieme al prezzo di riscatto, costituisce il costo di acquisizione del bene, con esclusione quindi della quota interessi.

Cumulo con altre agevolazioni (Sabatini, ZES, bandi)

L’iperammortamento è cumulabile con altri incentivi sugli stessi costi: Nuova Sabatini, ZES Unica, contributi regionali ma a condizione che:

  1. il cumulo non superi il costo sostenuto;
  2. la base di calcolo della maggiorazione sia al netto dei contributi ricevuti.

Esempio pratico di Superammortamento e Sabatini

  • Investimento: 100.000 €
  • Contributo Sabatini: 10.000 €
  • Base iperammortamento: 90.000 €
  • Maggiorazione 180% → 162.000 €
  • Risparmio IRES (24%): 38.880 €

Beneficio complessivo: 10.000 + 38.880 = 48.880 €. Superiore ai 43.200 € ottenibili senza Sabatini (che è stata rifinanziata con la nuova finanziarie e ci sono ancora fondi disponibili).

Ancora meglio col Credito Zes. Il Credito d’Imposta ZES Unica per il Mezzogiorno è un aiuto di stato significativo che può coprire fino al 40-60% dell’investimento a seconda della dimensione d’impresa e della regione. Ovviamente riduce drasticamente l’iperammortamento che rimane comunque aggiuntivo rispetto al credito ZES.

Esempio pratico Superamortamento e ZES

  • Investimento: 100.000 €
  • Credito ZES (Piccola Impresa, Campania): 60.000 €
  • Base di calcolo al netto della ZES: 100.000€ -60.000 €= 40.000€
  • Maggiorazione 180% → € 40.000 * 180% = € 72.000.
  • Risparmio IRES (24%): € 72.000 * 24% = € 17.280
  • Totale (ZES + Iper): € 60.000 + € 17.280 = € 77.280 (77,28%).

Conclusioni

L’iperammortamento 2026 è una leva potente ma selettiva: serve pianificazione, struttura finanziaria e assistenza specialistica. Il leasing, se ben progettato, è lo strumento che ne massimizza l’efficacia.

FAQ

Le società di capitali (S.p.A., S.r.l., S.a.p.a.), le società di persone (S.n.c., S.a.s.), le ditte individuali esercenti attività commerciale in regime di contabilità ordinaria o semplificata. Esclusi professionisti anche se associati in studi professionali, autonomi, forfettari, imprese in crisi o con sanzioni interdittive.
Non basta, La spettanza del beneficio è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore. È richiesto il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Il possesso di un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità al momento della fruizione dell’agevolazione è condizione necessaria.
L’ammortamento è un processo contabile che permette di ripartire il costo di un bene pluriennale, come un macchinario o un fabbricato, lungo la sua vita utile. In sostanza, si tratta di registrare il deprezzamento che il bene subisce a causa dell’utilizzo, dell’obsolescenza o del passare del tempo. Attraverso l’ammortamento, il costo di un bene strumentale non viene imputato interamente nell’esercizio in cui è stato acquistato, ma distribuito su più esercizi, riflettendo in modo più accurato il suo contributo alla produzione di ricchezza nel tempo. La quota di ammortamento annuale rappresenta quindi la parte del costo del bene imputata a ciascun esercizio fiscale. L’ammortamento riveste un ruolo cruciale nella contabilità di un’impresa, influenzando direttamente il conto economico e il bilancio aziendale. Ammortizzare correttamente le immobilizzazioni materiali e immateriali consente di presentare una situazione finanziaria più veritiera, evitando di sovrastimare l’utile nel breve periodo e di sottostimare il valore del bene. Inoltre, l’ammortamento è fondamentale per il calcolo della base imponibile, influenzando l’ammontare delle imposte da versare. Il piano di ammortamento definisce come la quota di ammortamento viene ripartita nel tempo, seguendo i principi del codice civile e della normativa fiscale.
Per comprendere meglio come calcolare l’ammortamento, consideriamo un esempio pratico. Supponiamo che un’azienda acquisti un macchinario per €100.000, con una vita utile stimata di 10 anni e un valore residuo di €10.000. Utilizzando il metodo a quote costanti, la quota di ammortamento annuale sarebbe di (€100.000 – €10.000) / 10 = €9.000. Questo importo verrà registrato come costo nel conto economico di ciascun anno per 10 anni. Il fondo ammortamento accumulerà nel tempo le quote di ammortamento, riducendo il valore contabile del bene nel bilancio aziendale. La corretta applicazione di questi concetti permette una gestione finanziaria accurata e una corretta determinazione della base imponibile. 
La Tabella dei Coefficienti di Ammortamento è uno strumento normativo cruciale per il calcolo del bilancio fiscale in Italia. Questi coefficienti, approvati con il Decreto Ministeriale del 31 dicembre 1988, stabiliscono la quota annuale massima di deprezzamento dei beni strumentali (materiali e immateriali) che è fiscalmente deducibile per le imprese e i professionisti, conformemente al Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). La tabella è strutturata in Gruppi e Specie, che suddividono le attività economiche per settore (es. Industrie Manifatturiere, Edilizie, Trasporti, Servizi). Per ogni settore e categoria di bene, viene indicata una percentuale massima di ammortamento, calcolata in base al normale periodo di deperimento e consumo del cespite. Questa percentuale funge da limite superiore per la deducibilità fiscale; le imprese possono applicare aliquote inferiori, ma non superiori, a quella ministeriale. I coefficienti sono fondamentali non solo per la contabilità ordinaria, ma anche per l’applicazione di diverse agevolazioni fiscali (come il Credito d’Imposta Industria 4.0/Transizione 5.0), che spesso utilizzano questa tabella per definire l’ammissibilità dei beni.
Tra le aliquote esemplificative contenute nella tabella si riscontrano coefficienti come il 3% per i fabbricati destinati all’industria, il 20% per le macchine d’ufficio elettroniche (inclusi i computer) ed il 25% per autovetture e motoveicoli. La tabella, nonostante la sua datazione, rimane il riferimento ufficiale per la determinazione della vita utile fiscale degli asset aziendali. A questo link le tabelle per i differenti tipi di beni:https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1996/05/16/096A2972/sg
L’iperammortamento è un’agevolazione fiscale che permett alle imprese di maggiorare il costo di un bene strumentale ai fini del calcolo dell’ammortamento. In pratica, consente di ammortizzare un importo superiore rispetto al costo storico effettivamente sostenuto, generando un vantaggio fiscale. Per calcolare l’iperammortamento, si applica un coefficiente di ammortamento maggiorato (ad esempio, del 180%) al costo del bene.  La principale differenza tra l’ammortamento ordinario e l’iperammortamento risiede nella base di calcolo. Mentre l’ammortamento ordinario si basa sul costo storico del bene strumentale, l’iperammortamento permette di maggiorare tale costo, consentendo di ammortizzare un importo superiore. Questo si traduce in una maggiore deducibilità fiscale nel corso della vita utile del bene. Entrambi i concetti sono fondamentali nella contabilità aziendale per la corretta valutazione dei cespite e la determinazione della base imponibile. L’iperammortamento offre significativi vantaggi fiscali alle imprese, consentendo loro di ridurre l’imponibile e, di conseguenza, le imposte da versare. Grazie alla possibilità di ammortizzare un importo maggiorato del costo dei beni strumentali, le imprese possono beneficiare di una maggiore quota di ammortamento annuale, con un impatto positivo sul conto economico.
Questo incentivo fiscale stimola gli investimenti in nuove tecnologie e macchinari, favorendo la crescita e la competitività delle imprese. 
L’iperammortamento è riconosciuto per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 30 settembre 2028. Per l’individuazione del momento di “effettuazione” dell’investimento rileva la data della consegna fisica del bene. Per i Leasing rileva la data presente nel verbale di consegna del bene al locatario ovvero quella indicata nel verbale di collaudo se successiva, indipendentemente dalla data di stipula del contratto o dal pagamento dei canoni.
Quindi anche i beni ordinati nel 2025 se consegnati nel 2026 sono validi.
Per quanto riguarda i beni strumentali materiali, sappiamo che l’iperammortamento si applica a due tipologie di beni. I beni materiali funzionali alla trasformazione digitale contenuti nell’allegato IV (l’ex allegato A) e i beni materiali nuovi strumentali al-
l’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili desti-
nata all’autoconsumo anche a distanza, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Il requisito fondamentale rimane l’interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Le macrocategorie di beni agevolabili comprendono:
1) Beni strumentali controllati da sistemi computerizzati: Macchine utensili per asportazione, deformazione plastica, assemblaggio, saldatura, confezionamento e
imballaggio. Rientrano in questa voce anche i robot, i robot collaborativi (cobot) e i sistemi multi-robot.
2) Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità: Sistemi di misura a coordinate, sistemi di monitoraggio in-process per il controllo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo, strumentazione per l’etichettatura e la tracciabilità intelligente (es. RFID).
3) Dispositivi per l’interazione uomo-macchina: Interfacce HMI avanzate, sistemi di realtà aumentata e virtuale per il supporto agli operatori, postazioni di lavoro ergonomiche e adattive.
L’Allegato V rappresenta l’aggiornamento del vecchio Allegato B e include software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni connesse a investimenti in beni materiali 4.0.
Il Vincolo “Made in EU” rappresenta un netto cambio di paradigma rispetto al passato. Le imprese acquirenti dovranno richiedere ai fornitori una certificazione esplicita dell’origine del bene. Non sarà sufficiente che il fornitore sia europeo; è necessario che il bene sia prodotto nell’UE/SEE.
L’impresa è tenuta a dotarsi di un certificato di origine rilasciato dalla Camera di Commercio competente ovvero di una dichiarazione di origine resa dal produttore ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che il bene è stato integralmente ottenuto ovvero ha subito l’ultima trasformazione sostanziale nel territorio dell’Unione
Il concetto di “prodotto in UE” dovrà verosimilmente essere interpretato alla luce del Codice Doganale dell’Unione (Regolamento UE 952/2013), che definisce l’origine non preferenziale delle merci. Per beni complessi assemblati con componenti globali, l’origine è conferita al paese in cui è avvenuta l’ultima trasformazione sostanziale, economicamente giustificata, effettuata in un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione. Macchinari prodotti integralmente in Cina, Stati Uniti, Turchia o altri paesi extra-SEE sono ipso facto esclusi dall’ iperammortamento 2026. Per quanto riguarda i Software l’impresa dovrà richiedere una dichiarazione attestante l’origine del software, resa dal produttore. Per stabilire se un SW sia quindi Made in EU occorre quindi scorporare la componente open source e certificare che almeno la metà del valore dello sviluppo sia stato svolto da soggetti operanti stabilmente nel territorio dell’Unione europea, oltre ad attestare dove sia stato eseguito lo sviluppo sostanziale del software.
Il comma 430 introduce l’obbligo di trasmettere al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), tramite una piattaforma gestita dal GSE, apposite comunicazioni concernenti gli investimenti agevolabili.
Le imprese dovranno innanzitutto inviare una comunicazione preventiva che indichi l’importo complessivo degli investimenti programmati in ciascuna struttura produttiva. Vanno indicati i dati identificativi, la tipologia e l’ammontare degli investimenti.
Successivamente, entro 60 giorni dalla ricevuta di comunicazione inviata dal Gestore dei servizi energetici (GSE), dovranno inviare una comunicazione di conferma, attestando l’avvenuto pagamento di almeno il 20% del valore di acquisto.
L’ultimo step è la comunicazione di completamento: al completamento degli investimenti e in ogni caso entro il 15 novembre 2028, l’impresa trasmette i dati e le informazioni, comprensive delle perizie, attestazioni e certificazioni, attestanti l’effettiva realizzazione degli investimenti.
Per i beni con un costo unitario di acquisizione superiore a 300.000 euro, è obbligatoria la redazione di una perizia tecnica asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato.
Per i beni di costo inferiore o uguale a 300.000 euro, l’obbligo può essere assolto tramite una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante dell’impresa ai sensi del D.P.R. 445/2000.
La perizia deve attestare che il bene:
possiede le caratteristiche tecniche incluse negli elenchi di cui all’All. IV o V;
è prodotto in UE/SEE (verifica dell’origine);
è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. L’interconnessione è il requisito cardine che fa scattare il diritto alla deduzione maggiorata.
È poi richiesta una certificazione contabile che attesti l’effettivo sostenimento delle spese e la loro corrispondenza alla documentazione aziendale. Tale documento deve essere rilasciato da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nell’apposito registro; qualora l’impresa non sia obbligata per legge alla revisione legale, dovrà nominare appositamente un revisore iscritto nella sezione A del registro, il quale dovrà operare nel rispetto dei principi di indipendenza professionale.
Tutti i documenti fiscali probatori (fatture e ordini di acquisto, documenti di trasporto, bolle doganali, contratto di leasing, fatture di canoni di leasing) relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono riportare un chiaro riferimento normativo. La mancanza di tale dicitura costituisce motivo di esclusione; tuttavia, come peraltro ammesso in passato dall’Agenzia delle Entrate, al soggetto beneficiario dell’iperammortamento sono consentite procedure di regolarizzazione tardiva (es. integrazione elettronica della fattura). Quindi è consigliabile inserire la dicitura “Bene agevolabile ai sensi dell’articolo 1, commi 427-436, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026).” nelle fatture o sui contratti leasing.
Prevista la decadenza dal beneficio qualora i beni agevolati siano ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive ubicate all’estero (delocalizzazione) entro il termine del periodo di fruizione dell’agevolazione. Nel contesto del leasing, è necessario esercitare il diritto di riscatto al termine del contratto. Se l’utilizzatore cede il contratto di leasing a un terzo soggetto (subentro) prima del termine del periodo di ammortamento fiscale, si verifica il trasferimento della disponibilità del bene. L’impresa cedente deve interrompere la deduzione delle quote di iperammortamento residue, che non possono essere trasferite al subentrante (in quanto il bene per quest’ultimo non soddisferebbe il requisito della “novità”).
Il recapture non scatta se l’impresa provvede a sostituire il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori (anch’esso interconnesso e “Made in EU”). In tal caso, l’impresa può continuare a dedurre le quote residue della maggiorazione relativa al primo bene, come se questo fosse ancora in azienda. Se il costo del bene sostitutivo è inferiore a quello del bene originario, la deduzione prosegue in misura proporzionalmente ridotta; se è superiore, la deduzione prosegue per l’intero importo originario (l’eccedenza di costo non genera nuova maggiorazione a meno che non configuri un investimento autonomo incrementale).